Poco meno di due mesi a disposizione, o per presentare una proposta definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti. È questo quanto stabilito in camera di consiglio dal tribunale di Milano che nella giornata di ieri ha emesso il primo decreto riguardo alla vertenza Fimer. La scadenza che i giudici hanno imposto all’azienda è quella del 21 agosto, un periodo di tempo in cui ogni attività che verrà portata avanti dalla proprietà sarà attentamente monitorata dai due commissari giudiziali nominati dal tribunali – il dottor Piero Canevelli e l’avvocato Ettore Maria Negro – “fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi”.
Rientra nell’ambito del rispetto della massima trasparenza anche il successivo passaggio predisposto dal giudice, ovvero quello di depositare alla cancelleria del tribunale di Milano allo scadere del 10 luglio e del 10 di agosto “una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata dell’impresa”, trasmettendone una “copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l’elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l’indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino”.
Il documento di quattro pagine emesso della seconda sezione civile del tribunale di Milano riporta come dalla documentazione presentata (ovvero l’elenco dei creditori, un’aggiornata visura camerale, i bilanci relativi agli esercizi 2018, 2019 e 2020 – quest’ultimo bilancio approvato e depositato in pendenza della procedura di concordato aperta avanti al Tribunale di Arezzo – “mentre per l’esercizio 2021 si attende il relativo deposito unitamente al bilancio relativo all’esercizio 2022, non ancora approvati per le ragioni espresse nei pareri a corredo del ricorso”) “emerga la sussistenza sia del presupposto soggettivo di assoggettabilità a liquidazione giudiziale sia del presupposto oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi, richiesti per l’accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché la competenza ut supra di questo Tribunale a decidere sulla domanda, trattandosi di società assoggettabile ad Amministrazione Straordinaria”.
Dunque ora il prossimo passaggio spetta a Fimer che dovrà appunto presentare una proposta definitiva o per il concordato o per un’omologa di accordi con i creditori (due procedure previste che consentono di evitare il fallimento). Nel frattempo entro dieci giorni dall’avvenuta comunicazione del presente decreto l’azienda deve depositare la somma di 70mila euro “necessaria per le spese della procedura sino alla scadenza del termine concesso ex art. 44 c.1 CCII, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso istituto di credito scelto dai CCGG”.